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» Come fare per
» Pubblicazioni di Matrimonio
Come Fare Per
Pubblicazioni di Matrimonio
Come Fare:
Il Codice Civile prevede che il matrimonio sia preceduto dalle pubblicazioni le cui finalità sono di:
- affinché chiunque sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio possa fare eventuale opposizione. accertare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti e condizioni previsti dalle legge;
- portare a conoscenza tutti le intenzioni delle due persone di sposarsi
Le condizioni per contrarre matrimonio sono le seguenti:
1.gli sposi devono aver compiuto 18 anni (art. 84 C.C.), salvo autorizzazione del Tribunale dei Minorenni (se comunque maggiori di 16 anni);
2.non devono essere stati interdetti per infermità di mente (art. 85 C.C.);
3.non devono esserci vincoli da precedente matrimonio valido agli effetti civili (art. 88 C.C.);
4.non devono sussistere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo dispese previste dall'art. 87 C.C.;
5.non deve esserci stata condanna per omicidio, anche solo tentato, da parte di uno dei nubendi nei confronti del precedente coniuge dell'altro.
Gli sposi o uno solo di loro o una persona appositamente delegata devono compilare il modulo di richiesta di pubblicazione (allegato) che va consegnato con congruo anticipo all'Ufficio della Stato Civile con allegata fotocopia di un documento di identità.
Alcuni documenti, non acquisibili d'ufficio, devono essere presentati dai futuri coniugi. Si tratta di:
- richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto in caso di cerimonia religiosa;
- in caso di cittadini stranieri, dichiarazione di nulla osta al matrimonio, in base alla legislazione vigente nel paese di origine, da parte dell'autorità competente;
- decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minori se uno o entrambi dei futuri coniugi sono di minore età e maggiori di 16 anni;
- dispensa dall'impedimento temporaneo di cui all'art. 89 C.C. da richiedere al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
- in caso in cui gli sposi siano parenti o affini: dispensa dall'impedimento da richiedere al Tribunale.
Una volta verificate le dichiarazioni rese con la richiesta di pubblicazione e acquisita la documentazione necessaria, l'Ufficio di Stato Civile contatterà gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni di matrimonio. Entrambi gli sposi devono presentarsi nel giorno stabilito con un documento di identità all'Ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni previste dal Regolamento dello Stato Civile e sottoscrivere il processo verbale di richiesta di pubblicazione. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti da un interprete.
I richiedenti devono presentare una marca da bollo da € 16,00 che andrà apposta sul processo verbale di pubblicazione. Nel caso in cui uno dei due futuri coniugi sia residente in altro comune, occorrono 2 marche da bollo.
Informazioni specifiche:
Oltre a quanto prescritto, esiste la condizione di divieto temporaneo di nuove nozze che consiste nell'impossibilità per la donna di contrarre nuovo matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili di precedente matrimonio o dalla vedovanza (art. 89 C.C.). Tale divieto non ha effetto se vi sia stata separazione giudiziale ovvero omologazione della separazione consensuale protrattasi ininterrottamente per almeno 3 anni o se il precedente matrimonio non sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. In questo caso il Tribunale può emanare apposito decreto anche prima dei 300 giorni.
Dove Rivolgersi:
Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Cimiteriale (vedi dettaglio e orario di apertura)
Tempistica:
L'atto di pubblicazione viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 8 giorni consecutivi.
Trascorsi 4 giorni l'Ufficiale di Stato Civile provvede al rilascio del certificato di nulla osta al matrimonio da consegnare al ministro di culto in caso di cerimonia religiosa.
Riferimenti Normativi:
Codice Civile, Libro I, Titolo IV, "Del Matrimonio"
DPR 3.11.2000, n. 396, "Regolamento di Stato Civile";
L. 27.5.1929 n. 847, "Matrimonio concordatario";
L. 01.12.1970, n. 898. "Disciplina nei casi di scioglimento del matrimonio".
Documenti allegati:
Acquisizione documenti per pubblicazioni (35,5 KB)
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